Nel caso in cui un tamponamento coinvolga più di due veicoli non è sempre facile capire a chi vada imputata la responsabilità civile e quale sia il corretto comportamento da tenere.
Per tamponamento a catena si intende un sinistro stradale che vede coinvolti contemporaneamente più veicoli, aventi medesime direzione e corsia di marcia, nel quale è avvenuto un danneggiamento della parte anteriore di un mezzo contro quella posteriore del veicolo che precede. Secondo l’articolo 141 del Codice della Strada “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione“. Pertanto, nel caso di un tamponamento la responsabilità civile è imputabile a colui il quale abbia violato il rispetto delle distanze di sicurezza come sancito dal suddetto articolo 141. Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il tamponamento non sia imputabile al mancato rispetto delle distanze di sicurezza, ma ad un comportamento abnorme dell’auto tamponata o da cause non imputabili al conducente. In quest’ultimo caso tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Cassazione N° 7804/2010, il conducente “resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili“.
Il tamponamento a catena fra veicoli fermi e fra veicoli in movimento.
Nell’ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell’ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento. Secondo l’articolo 2054 comma 2, vi è la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato). Questo implica che, nel caso in cui il danneggiato non fornisca la prova liberatoria di avere tenuto una condotta di guida irreprensibile ed aver fatto il possibile per evitare di tamponare a sua volta il veicolo antistante, l’importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali tra i due conducenti, anche nel caso di accertamento della colpa grave di uno dei due. Nel tamponamento a catena evidentemente nessuno dei conducenti ha mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, pertanto la colpa è suddivisa in parti uguali tra tutti i veicoli in movimento.